Art. 2
In vigore dal 30 mar 1969
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun comando di regione aerea il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-04;39#art-2