Art. 1
In vigore dal 30 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, recante norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Nel corso dell'anno finanziario 1969 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per Istruzione, n. 1902 sottufficiali in congedo e n. 8070 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli 3 categorie dell'Aeronautica militare, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-04;39#art-1