Art. 3
In vigore dal 26 mar 1969
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 70. - All'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunta la seguente: "Laurea in scienze dell'informazione".
Art. 95. - Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "L'esame di laurea in scienze dell'informazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta oppure in una prova orale di cultura secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio di facoltà".
Dopo l'art. 101, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti gli articoli 102 e 103 contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze dell'informazione secondo l'ordinamento riportato nella annessa tabella.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1969
SARAGAT
SULLO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 96. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-01-28;24#art-3