Art. 1
In vigore dal 26 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;
Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'università di Pisa, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in scienze dell'informazione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può essere istituito il corso di laurea in scienze dell'informazione.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in scienze dell'informazione.
La tabella II, annessa al citato regio decreto numero 1652, è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in scienze dell'informazione.
Dopo la tabella XXVI, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero XXVI-bis, la tabella annessa al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-01-28;24#art-1