Art. 2

In vigore dal 26 ago 1969
I contributi annui a carico dello Stato occorrenti per il funzionamento degli istituti d'arte di cui all'articolo precedente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa complessiva di L. 158.000.000 graverà sugli stanziamenti: degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1968 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 94. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-26;1651#art-2

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Art. 2 Trasformazione in istituti d'arte delle scuole d'arte di Ortisei, Pozza di Fassa e Selva Gardena. — Testo vigente | Portale Normativo