Art. 1
In vigore dal 26 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;
Visto il regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, concernente la classificazione dei regi istituti e delle regie scuole d'arte;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1942, con il quale è stata approvata la pianta organica della scuola d'arte di Ortisei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica della scuola d'arte di Pozza di Fassa;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1942, con il quale è stata approvata la pianta organica della scuola d'arte di Selva Gardena;
Considerato che dal 1 ottobre 1967 le predette scuole funzionano come istituti d'arte;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1967 le scuole d'arte di Ortisei, Pozza di Fassa, Selva Gardena sono trasformate in istituti d'arte e ne sono approvate le piante organiche e gli statuti di cui alle tabelle annesse al presente decreto sotto le lettere, rispettivamente, A e À, B e B', C e C'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-26;1651#art-1