Art. 3
In vigore dal 18 mar 1969
Per la suddetta facoltà di lettere e filosofia sono istituiti:
a) ai sensi degli , secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sei posti di professore di ruolo;
b) ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, otto posti di assistente ordinario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-rd-3