Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo IV

Art. 65

In vigore dal 20 mar 1984
Gli istituti scientifici sono comuni alla facoltà di magistero ed alla facoltà di lettere e filosofia. Essi hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione dei consigli, della facoltà di magistero e di lettere e filosofia, riuniti in seduta comune, convocata a presieduta congiuntamente dai presidi delle due facoltà, si provvede al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto è retto da un direttore, responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso, coadiuvato da un consiglio di direzione di cui fanno parte tutti i professori di ruolo titolari di materie impartite nell'istituto. I componenti di tale consiglio elaborano un regolamento interno.ù Il direttore dell'istituto è nominato, secondo le modalità di seguito indicate dal rettore dell'università, su designazione dei consigli delle facoltà di magistero e di lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta, secondo i criteri di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo svolto da un professore di ruolo questi è di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano più professori di ruolo, il consiglio delle facoltà riunite designerà scegliendo tra essi, il direttore dello istituto, il quale rimarrà in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore può essere scelto fra i professori di ruolo titolari di insegnamenti affini di diverso istituto o fra i professori incaricati di materie impartite nell'istituto. In tale caso la nomina è annuale e sarà disposta dal consiglio delle facoltà riunite, sentiti i docenti che fanno parte dell'istituto stesso. Qualora intervenga la nomina di un professore di ruolo di discipline impartite nell'ambito dell'istituto, questo ultimo diviene di diritto direttore dell'istituto, anche prima della scadenza del mandato del precedente direttore. Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri. In conformità ai criteri fissati dal presente articolo gli istituti scientifici dell'istituto universitario di Salerno, per le facoltà di magistero e di lettere e filosofia, risultano così costituiti: 1) Istituto di lingua e letteratura italiana e filologia romanza; 2) Istituto di lingue; 3) Istituto di filologia classica e storia antica; 4) Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea; 5) Istituto di pedagogia, psicologia e sociologia; 6) Istituto di filosofia e storia della filosofia; 7) Istituto di storia dell'arte; 8) Istituto di geografia; 9) Istituto di legislazione scolastica. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio."
  • Il D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125, ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia."
  • Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
  • Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che " Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali." ------------------- AGGIORNAMNETO (11) Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
  • Il D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica."
  • Il D.P.R. 24 ottobre 1983, n. 986, ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 52 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facolta' di ingegneria".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-65

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Art. 65 Istituzione della facolta' di lettere e filosofia presso l'Istituto universitario di magistero di Salerno. — Testo vigente | Portale Normativo