Art. 4

In vigore dal 29 gen 1969
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968 SARAGAT SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1969 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 128. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-14;1321#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Anestesia e rianimazione" presso la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo