Art. 1
In vigore dal 29 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Padova rispettivamente il 9 agosto e 10 ottobre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-14;1321#art-1