Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo›Capo II
Art. 9
In vigore dal 7 set 1982
Il direttore è eletto dal corpo accademico elettorale con le modalità previste dall'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.
Al direttore sono devoluti i seguenti compiti:
a) rappresentare l'istituto nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;
b) esercitare l'alta sorveglianza sul - funzionamento dello Istituto;
c) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di sua competenza e delle deliberazioni del consiglio di facoltà;
d) riferire con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento dell'istituto;
e) infliggere le punizioni disciplinari agli studenti;
f) presiedere il consiglio di facoltà;
g) esercitare tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, salvo la competenza degli altri organi previsti dallo statuto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-9