Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di BergamoCapo II

Art. 9

In vigore dal 7 set 1982
Il direttore è eletto dal corpo accademico elettorale con le modalità previste dall'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto. Al direttore sono devoluti i seguenti compiti: a) rappresentare l'istituto nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici; b) esercitare l'alta sorveglianza sul - funzionamento dello Istituto; c) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di sua competenza e delle deliberazioni del consiglio di facoltà; d) riferire con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento dell'istituto; e) infliggere le punizioni disciplinari agli studenti; f) presiedere il consiglio di facoltà; g) esercitare tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, salvo la competenza degli altri organi previsti dallo statuto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-9

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