Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di BergamoCapo II

Art. 7

In vigore dal 14 nov 1969
Il consiglio di amministrazione e il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono deferite dalle norme del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme del vigente regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, in mancanza di disposizioni del presente statuto. In particolare il presidente: 1) ha il governo amministrativo dell'istituto; 2) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'istituto da sottoporre alla ratifica dell'assemblea del consorzio. Il consiglio di amministrazione: a) delibera sugli incarichi di insegnamento proposti dal consiglio di facoltà; b) delibera sulla ripartizione dei posti di assistente agli istituti o alle cattedre proposte dal consiglio di facoltà; c) delibera sulle assunzioni degli assistenti agli istituti o alle cattedre proposti dal consiglio di facoltà; d) delibera sulle proposte della facoltà per la istituzione di istituti culturali e scientifici proposti dal consiglio di facoltà; e) presenta le proposte al consorzio per l'assegnazione del personale amministrativo e del personale ausiliario, udito il direttore; f) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Istituto che importino oneri di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-7

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