Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo
Art. 28
In vigore dal 7 set 1982
Per le esigenze dell'insegnamento, ove la situazione della singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, ai borsisti, le funzioni medesima potranno essere affidate, su proposte del consiglio di facoltà a studenti laureati che dimostrino adeguata preparazione.
Per il trattamento economico di quest'ultimo personale si fa riferimento a quanto previsto dall' della legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
- Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1162 ha disposto (con l'articolo unico) l'inserimento dell'art. 28-bis sotto il "Capo IV Personale docente", sezione "D) Ricercatori"; la combinazione della presente modifica con la precedente rinumerazione degli articoli disposta dal D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680, ha cosi' conseguentemente disposto lo spostamento dell'attuale art. 28 sotto il "Capo IV Personale docente", sezione "C) Assistenti - Lettori".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-28