Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo

Art. 25

In vigore dal 5 gen 1975
C) Assistenti - Lettori . Il ruolo organico degli assistenti è costituito da dieci posti. La ripartizione dei posti di assistente di ruolo fra le cattedre e gli istituti della facoltà è disposta con provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione da emanare su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore. Le modifiche al riparto dei posti hanno attuazione dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui viene emanato il relativo provvedimento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-25

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Art. 25 Istituzione di un istituto universitario di lingue e letterature straniere in Bergamo. — Testo vigente | Portale Normativo