Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo QUARTO

Art. 40

In vigore dal 28 feb 1969
Ciascun professore deve tenere, per ogni corso, un registro nel quale segna giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma. Questo registro, munito del visto del direttore dell'istituto, deve essere alla fine delle lezioni consegnato alla segreteria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-40

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Art. 40 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo