Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo QUARTO

Art. 38

In vigore dal 28 feb 1969
Il professore è tenuto a fare le lezioni e le conferenze ed esercitazioni nelle ore stabilite dall'orario, ad intervenire alle riunioni dei consessi accademici di cui fa parte ed a prendere parte alle commissioni degli esami di laurea o di profitto. Se, durante l'anno egli intenda mutare l'ora assegnata alla sua lezione, deve farne richiesta al direttore, il quale, quando non si tratti di mutamento temporaneo, provvederà sentito il consiglio dei professori. Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, il professore non possa fare lezione, deve mandare avviso al direttore in tempo perché gli studenti ne siano avvertiti. Quando l'assenza di un professore incaricato determinata da motivi di salute abbia a protrarsi notevolmente il direttore può proporre al consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei professori, la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dell'istituto per non oltre 12 lezioni all'anno. Ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le 20 lezioni consecutive, l'incarico deve essere revocato. Per gli insegnamenti ai quali è addetto un assistente questi sostituisce il professore nelle sue assenze temporanee.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-38

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Art. 38 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo