Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo OTTAVO

Art. 101

In vigore dal 28 feb 1969
Per far fronte al pagamento delle minute spese, il consiglio di amministrazione dispone per una anticipazione non oltre 100 mila lire all'economo dell'istituto. L'anticipazione viene reintegrata quando occorre, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti. Alla fine dell'esercizio finanziario l'economo versa all'Istituto di credito che fa il servizio di cassa la somma residua, ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-101

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 101 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo