Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo OTTAVO

Art. 100

In vigore dal 28 feb 1969
Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere ove esiste. Il presidente può delegare la sua firma ad altro componente il consiglio di amministrazione. Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa; munito del visto del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto, e della firma, per accettazione di chi ha ordinato la spesa. Tutti i mandati di pagamento, con allegati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-100

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Art. 100 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo