Art. 2
In vigore dal 15 gen 1969
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Milano in data 10 ottobre 1968 tra l'Università cattolica del "Sacro Cuore" e l'Ente nazionale previdenza infortuni per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia della predetta università e pertanto la tabella n. 1 per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della stessa facoltà di medicina e chirurgia è modificata nel senso che viene portato da 22 a 22 + 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 113. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1274#art-2