Art. 1
In vigore dal 15 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
La tabella 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvata e modificata con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificata nel senso che il numero dei posti di professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia viene aumentato da 20 a 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1274#art-1