Art. 4
In vigore dal 22 feb 1969
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione delle entrate al capitolo e all'articolo del bilancio dello Stato propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 6 - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-18;1390#art-4