Art. 4

In vigore dal 22 feb 1969
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione delle entrate al capitolo e all'articolo del bilancio dello Stato propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 6 - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-18;1390#art-4

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