Art. 1
In vigore dal 22 feb 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 902, con il quale fu istituito presso la suddetta università il corso di laurea in matematica;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 8 novembre 1967 tra l'Università di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata intesa a facilitare il funzionamento del corso di laurea in matematica istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino, mediante il finanziamento di tre posti di professore di ruolo e il finanziamento degli incarichi sia interni che esterni necessari per il suddetto corso di laurea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-18;1390#art-1