Art. 3
In vigore dal 12 gen 1969
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione del fondo di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, ai fini del trattamento di buonuscita del personale già iscritto al fondo, e comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, concorderà con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS), attraverso una apposita convenzione, le modalità particolari per il riscatto delle anzianità di servizio, prestato presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione prima dell'inquadramento in ruolo, a norma e con le modalità, in quanto applicabili, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.
Avuto riguardo ai versamenti al Tesoro dello Stato contemplati negli articoli precedenti e necessari per completare i riscatti a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ai fini della pensione, nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo sarà previsto un adeguato piano di ammortamento per il complessivo ammontare delle somme dovute in ragione delle anzianità riscattabili.
La convenzione contemplerà il versamento direttamente all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS) da parte del fondo di previdenza dell'importo complessivamente determinato per il riscatto delle convenute anzianità di servizio del personale, tenuto conto della graduale disponibilità delle somme destinate a tale scopo e nei limiti di tale disponibilità.
In relazione all'impegno predetto la convenzione contemplerà altresì il diritto alla liquidazione integrata dalla buonuscita in favore del personale a mano a mano che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore della convenzione stessa, fermo restando peraltro, per i singoli interessati, la facoltà di avvalersi, in quanto applicabili, delle norme di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, per i periodi di servizio non riscattabili ai sensi del precedente comma.
Analogo diritto alla liquidazione integrata dovrà altresì essere previsto per il personale che cesserà dal servizio fra la data di entrata in vigore del presente regolamento e quella della convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1968
SARAGAT
LEONE - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 35. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-09;1256#art-3