Art. 2

In vigore dal 12 gen 1969
Il collegio dei revisori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, assicurerà, attraverso l'esame delle situazioni contabili, la definizione e la esatta attribuzione delle eventuali partite sospese e di quelle a carattere provvisorio (conti d'ordine), anche ai fini della compilazione del rendiconto complessivo di chiusura della gestione di devoluzione accertando quindi gli incrementi netti patrimoniali, afferenti ai conti individuali di cui all', per effetto degli investimenti disposti in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, o comunque effettuati fino all'atto della estinzione dei conti stessi, avvenuta a seguito dell'inquadramento in ruolo del personale, alle date indicate nell'. Detti incrementi netti devono comprendere tutte le somme riscosse a titolo di interessi per il loro intero ammontare, fino all'esaurimento delle relative operazioni di investimento indicate nel comma precedente. La somma complessiva, detratta la quota di interessi sui prestiti pari al 4,50 per cento volontariamente accantonata, ed eccedente quella espressamente prevista per le spese di gestione del servizio, verrà comunicata attraverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero del tesoro e da questo iscritta nello stato di previsione dell'entrata per il 1969, ed il fondo di previdenza provvederà al suo versamento, in aggiunta a quelli in conto capitale di cui all'articolo precedente. La rimanente parte, corrispondente sia agli interessi dei prestiti, concessi in via di assistenza al personale, che alle sopravvenienze nette per effetto degli impieghi comunque disposti dopo l'inquadramento in ruolo, o a qualsiasi titolo acquisite nel corso del piano di ammortamento è destinata al riscatto del servizio prestato prima dell'inquadramento stesso, ai fini della buonuscita, in conformità alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, secondo le modalità indicate nel seguente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-09;1256#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo