Art. 4
In vigore dal 28 nov 1968
Per l'assolvimento dei compiti indicati nel precedente articolo, il commissario prefettizio potrà essere coadiuvato da due sub commissari anch'essi nominati dal prefetto di Catanzaro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-02;1134#art-4