Art. 3
In vigore dal 28 nov 1968
Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Lamezia Terme è affidata ad un commissario nominato dal prefetto di Catanzaro, col compito, in particolare, di provvedere, entro il termine di sei mesi:
a) alla organizzazione dei servizi e degli uffici amministrativi e tecnici ed alla sistemazione del personale dipendente dai tre comuni soppressi, nel quadro e nei limiti di una pianta organica che rifletta le effettive esigenze funzionali del nuovo comune;
b) alla deliberazione dei regolamenti concernenti i vari settori di attività comunale;
c) alla revisione e ristrutturazione dei pubblici servizi istituiti dai tre comuni soppressi e, ove occorra, alla revoca delle concessioni ed alla risoluzione dei contratti di appalto, di fornitura e, in genere, dei rapporti giuridici in corso, facenti capo a quei comuni, che risultino non più conformi al pubblico interesse in relazione alla nuova struttura istituzionale;
d) alla istituzione di delegazioni municipali, ai sensi dell'art. 154 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, nei capoluoghi dei soppressi comuni di Sambiase e di Santa Eufemia Lamezia, promuovendo presso le competenti autorità i provvedimenti occorrenti per la creazione in dette delegazioni di separati uffici di stato civile e di anagrafe;
e) ad ogni altro adempimento comunque inerente o conseguente alla disposta variazione territoriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-02;1134#art-3