Art. 2

Documentazione

In vigore dal 9 mar 1969
A ciascuna domanda devono essere allegati: 1) Copia autentica della deliberazione del competente organo collegiale dell'ente relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, fornita degli estremi dell'approvazione da parte del competente organo tutorio, fatti salvi i casi in cui, a norma delle disposizioni vigenti, la deliberazione sia divenuta egualmente esecutiva: di tale circostanza deve essere dato atto, nell'eventualità, a margine della deliberazione; 2) Pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola, di cui viene chiesta l'istituzione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti a ciò incaricato; 3) Certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente numero 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 agosto 1968 SARAGAT LEONE - SCAGLIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 50. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-23;1407#art-2

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