Art. 1

Presentazione delle domande

In vigore dal 9 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, con le successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Presentazione delle domande Le domande dei comuni e delle province, ciascuno in rapporto alla propria competenza, per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate, nel termine stabilito con ordinanza ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, al provveditore agli studi competente. L'ordinanza di cui al comma precedente riporta anche l'elenco dei documenti, specificati nel successivo , da allegare a ciascuna domanda, e le altre disposizioni opportune. Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate dal sindaco del comune o dal presidente della amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-23;1407#art-1

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