Art. 1
In vigore dal 23 apr 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni;
Visto che ai sensi dell'art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307, deve essere emanato un nuovo regolamento di esecuzione sostitutivo di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816;
Sentita la commissione centrale per gli uffici locali;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, regolamento composto di 98 articoli, visto, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 3 agosto 1968
SARAGAT
LEONE - DE LUCA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 156. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-rd-1