Art. 2

In vigore dal 22 ott 1968
Il prefetto della provincia di Torino, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Ivrea e di Pavone Canavese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1968 SARAGAT RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 179. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-07-05;1015#art-2

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