Art. 1
In vigore dal 22 ott 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Ivrea in data 24 maggio 1966, n. 70 e del consiglio comunale di Pavone Canavese in data 5 maggio 1966, n. 14, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Torino in data 24 settembre 1966, n. 77-10569 e 20 dicembre 1967, n. 5-21551, con le quali detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 maggio 1968;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine fra i comuni di Ivrea e di Pavone Canavese, in provincia di Torino, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-07-05;1015#art-1