Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce›Capo I
Art. 7
In vigore dal 20 dic 1968
Ciascun professore, sia di ruolo, sia incaricato sia libero docente, deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota, di volta in volta, l'argomento svolto o la esercitazione tenuta apponendovi la firma.
Questo registro è ostensibile ad ogni richiesta del preside e del rettore e viene consegnato alla segreteria della università alla chiusura dei corsi, dopo essere stato munito del visto del preside della facoltà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-7