Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce›Capo I
Art. 4
In vigore dal 20 dic 1968
I liberi docenti, che intendono impartire l'insegnamento, hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 aprile, ai presidi delle rispettive facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo.
I consigli delle facoltà devono, entro il 31 luglio, esaminarli e coordinarli tra loro e con i corsi ufficiali, ai sensi dell' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi si devono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-4