Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce

Art. 57

In vigore dal 20 dic 1968
I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, o di maturità scientifica, sono ammessi al secondo anno di pedagogia, con l'obbligo di seguire per tre anni i corsi di pedagogia, per due anni i corsi di storia della filosofia e filosofia, e per un anno un corso a scelta tra quelli complementari, superandone i relativi esami. Devono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline pedagogiche e filosofiche e presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-57

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Art. 57 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce. — Testo vigente | Portale Normativo