Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce

Art. 54

In vigore dal 20 dic 1968
I laureati in materie letterarie e in pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere, devono seguire un corso biennale sia per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata, sia per una seconda lingua straniera ed un corso annuale per altre due lingue straniere, superando i relativi esami. Inoltre, ove non ii abbiano già eseguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di filologia romanza ed uno di filologia germanica e superarne gli esami. Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di latino. La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera, nella quale i predetti laureati e diplomati hanno approfondito i propri studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-54

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