Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo V

Art. 34

In vigore dal 24 gen 1969
Ogni commissario dispone di dieci punti. Per il concorso ai posti dei corsi ordinari la commissione può escludere dalle prove orali i candidati che nelle prove scritte risultino lontani dalla sufficienza. Ciascuna commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito. Sono esclusi dalle graduatorie dei corsi ordinari i candidati che negli esami scritti e orali non abbiano ottenuto complessivamente almeno sette decimi dei voti; e parimenti nelle graduatorie dei corsi di perfezionamento, i candidati ai quali siano stati assegnati meno di sette decimi dei voti. Ugualmente seno esclusi dalle graduatorie dei vincitori de: posti per i corsi ordinari, i candidati che nell'esame di lingue straniere non abbiano dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua prescelta. In caso di parità di voli nel complesso delle altre prove, sarà titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingue straniere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-34

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