Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo V

Art. 33

In vigore dal 24 gen 1969
Le commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore della scuola su proposta del direttore di sezione. Ciascuna di esse è composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ufficiali della scuola ed i professori ufficiali di ciascuna delle facoltà interessate. Per il concorso a posti di perfezionamento, le commissioni giudicatrici, nominate con la stessa procedura, sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti in modo che almeno due commissari siano in grado di riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente. Il direttore di sezione è membro di diritto delle commissioni giudicatrici della sezione medesima, e ne presiede i lavori. La presidenza spetta, peraltro, al direttore della scuola o al vice direttore, qualora intervengano ai lavori delle commissioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-33

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