Art. 2
In vigore dal 3 ago 1968
Il prefetto della provincia di Savona, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Altare e di Savona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1968
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 113. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-01;788#art-2