Art. 1
In vigore dal 3 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Altare in data 10 luglio 1961, n. 44, e del consiglio comunale di Savona in data 7 marzo 1966, n. 5, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Savona in data 15 maggio 1967, n. 175/4895, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 aprile 1968;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
Il confine tra i comuni di Altare e di Savona è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-01;788#art-1