Art. 1

In vigore dal 3 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Altare in data 10 luglio 1961, n. 44, e del consiglio comunale di Savona in data 7 marzo 1966, n. 5, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Savona in data 15 maggio 1967, n. 175/4895, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 aprile 1968; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine tra i comuni di Altare e di Savona è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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