Art. 3
In vigore dal 2 ago 1968
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personali nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 1963
SARAGAT
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 109 - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-28;787#art-3