Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 2 ago 1968
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personali nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 maggio 1963 SARAGAT TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 109 - GRECO
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