Art. 3

In vigore dal 1 ago 1968
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 110, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, viene aggiunto l'art. 111, contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in astronomia secondo l'ordinamento riportato nell'annessa tabella e con le precisazioni seguenti: "Gli esami di fisica generale I, analisi matematica I, geometria, chimica, sono propedeutici a quelli di astronomia, fisica generale II, analisi matematica II, meccanica razionale". I due insegnamenti richiesti dal n. 5 dell'ordinamento sono i seguenti: "per l'indirizzo fisico: istituzioni di fisica teorica"; "per l'indirizzo matematico: meccanica celeste". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 105. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-25;780#art-3

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