Art. 1
In vigore dal 1 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 105.3 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;
Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Padova intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in astronomia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione;
Decreta:
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Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può essere istituito il corso di laurea in astronomia.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, è aggiunta la laurea in astronomia.
La tabella 11, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in astronomia.
Dopo la tabella XXII, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero XXII-bis, la tabella allegata al presente decreto (allegato A).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-25;780#art-1