Art. 2

In vigore dal 13 lug 1968
È abolita l'imposta di consumo sul sale prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i prodotti indicati nel precedente articolo quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1968 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 74. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;745#art-2

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Art. 2 Esenzione dall'imposta di consumo per il sale impiegato nell'industria canditiera. — Testo vigente | Portale Normativo