Art. 1

In vigore dal 13 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601; Considerato che i sali destinati alla canditura non restano incorporati nei prodotti finiti e che, pertanto, sono esenti da imposta di consumo in base all' della succitata legge 5 luglio 1966, n. 519; Ritenuto che, in conseguenza di tale esenzione, non è più dovuta la restituzione dell'imposta sul sale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i suddetti prodotti quando vengono esportati all'estero, nè deve applicarsi l'imposta di consumo gravante sugli stessi prodotti, in base al citato decreto presidenziale, quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio; Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . È abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche. La voce n. 19 ("Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi") della tabella contenuta nell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, è soppressa.
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