Art. 3
In vigore dal 16 giu 1968
La tabella C. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, è sostituita dalla seguente:
"TABELLA C - Tariffe interne per le amministrazioni dello Stato.
Per ogni scatto a contatore pari a 10 secondi L. 15
Importo annuale a garanzia del traffico minimo L. 300.000.
Ai fini del computo del traffico minimo annuo, è ammessa la compensazione, nel senso che esso viene calcolato sulla base del traffico complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente, anche se ubicati in sedi diverse".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;679#art-3