Art. 1

In vigore dal 16 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, numero 1198; Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 11 dicembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 30 dicembre 1957, con il quale è stato approvato il "Piano regolatore telegrafico nazionale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio diretto tra utenti telegrafici nell'interno della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 595, con il quale è stata determinata la nuova misura delle soprattasse dovute per le comunicazioni telex da o per i posti pubblici; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta; . La tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, è sostituita dalla seguente: "TABELLA A - Tariffe interne per i privati utenti +------------------------------+--------------------+---------------+ | | | Ogni 1° | | COMUNICAZIONE | Minimo 1° | successivo| | | | o frazione| +------------------------------+--------------------+---------------+ | | Lire | Lira | +------------------------------+--------------------+---------------+ |Urbane | 40 | 20 | +------------------------------+--------------------+---------------+ |Interurbane: | | | +------------------------------+--------------------+---------------+ | Con distanza fra i capoluoghi| | | |di provincia fino a 200 | | | |chilometri in linea d'aria | 120 | 60 | +------------------------------+--------------------+---------------+ | Con distanza fra i capoluoghi| | | |di provincia superiore a 200 | | | |chilometri in linea d'aria | 200 | 100 | +------------------------------+--------------------+---------------+ Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia. Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%. Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%. Importo a garanzia del traffico minimo. Per collegamenti ordinari (durata minima 1 anno), il titolare di uno o più posti telex deve garantire un traffico minimo annuo nella misura appresso specificata: per 1 posto telex: traffico minimo pari a L. 400.000 per 2 posti telex: traffico minimo pari a L. 700.000 per 3 posti telex: traffico minimo pari a L. 1.000.000 per 4 posti telex: traffico minimo pari a L. 1.300.000 per ogni altro posto, dopo i primi quattro, L. 400 mila. Ai fini del computo del traffico minimo annuo, è ammessa la compensazione, nel senso che esso viene calcolato sulla base del traffico complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente, anche se ubicati in sedi diverse. Per i collegamenti provvisori (durata minima 15 giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di L. 20.000".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;679#art-1

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