Art. 4
In vigore dal 7 nov 1968
È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione dell'Istituto per ciechi di Milano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-01;1080#art-4