Art. 1
In vigore dal 7 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Veduti i regi decreti 28 aprile 1927, n. 801; 17 maggio 1928, n. 1596; 11 dicembre 1930, n. 1945;
Veduta la domanda in data 25 febbraio 1964, con la quale il presidente dell'Istituto per ciechi di Milano chiede la trasformazione delle scuole musicali interne;
Veduto l' della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di conservatorio, anche se abbiano sede nello stesso comune;
Veduto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduta l'annessa convenzione;
Considerato che dal 1 ottobre 1967, la scuola di musica dell'Istituto per ciechi di Milano funziona di fatto come sezione staccata del Conservatorio di musica di Milano;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La scuola di musica esistente presso l'istituto per ciechi di Milano, scuola comprendente le scuole di "Organo e composizione organistica" e di "Pianoforte", nonché i corsi complementari relativi alle medesime, e trasformata in sezione staccata del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
La trasformazione decorre dal 1 ottobre 1967; dalla stessa data i posti in organico della sezione staccata sono stabiliti come dalla tabella A allegata al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-01;1080#art-1