Art. 2
In vigore dal 11 giu 1968
Qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall' dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e, da ultimo, a Lisbona, il 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676, e siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione alla autorità giudiziaria, senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - FANFANI - REALE - PRETI - RESTIVO - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 140. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;656#art-2